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Assoggettamento all'IVA in Svizzera: da CHF 100'000 di cifra d'affari e quando conviene l'assoggettamento volontario

Il limite di CHF 100'000 lo conoscono tutti, i dettagli meno: quale cifra d'affari conta, come si fa la proiezione all'avvio dell'attività, quando inizia l'assoggettamento e perché può convenire assoggettarsi volontariamente.

12 ottobre 20266 min di lettura

Fondatrice pianifica le finanze della sua azienda al laptop

Per molti fondatori e fondatrici l'assoggettamento all'IVA è la prima grande questione fiscale. La regola empirica nota a tutti dice: da CHF 100'000 di cifra d'affari. È vero, ma sono i dettagli a stabilire da quale data l'imposta è dovuta. Chi manca il momento giusto può dover pagare l'IVA retroattivamente, senza più poterla addebitare ai clienti.

La regola di base

Secondo l'art. 10 LIVA è assoggettato all'imposta chi gestisce un'impresa, cioè chi esercita in modo indipendente un'attività professionale o commerciale volta a conseguire durevolmente entrate e opera verso l'esterno a proprio nome. La forma giuridica, lo scopo e l'intenzione di realizzare un utile non contano.

È esentato dall'assoggettamento chi, nell'arco di un anno, realizza in Svizzera e all'estero meno di CHF 100'000 di cifra d'affari da prestazioni imponibili. Per le società sportive e culturali senza scopo lucrativo gestite a titolo onorifico e per le istituzioni di utilità pubblica il limite è di CHF 250'000.

Quale cifra d'affari conta?

  • Svizzera ed estero: contano anche le cifre d'affari con clienti esteri, comprese le esportazioni.
  • Senza IVA: la cifra d'affari si calcola sulle controprestazioni convenute, al netto dell'imposta.
  • Solo prestazioni imponibili: le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'art. 21 LIVA non contano. Vi rientrano per esempio determinate prestazioni nel settore sanitario, nella formazione, nel campo assicurativo e finanziario, nonché la locazione di abitazioni.

Esempio: una fisioterapista con autorizzazione all'esercizio della professione realizza CHF 140'000 con cure mediche escluse dall'imposta e CHF 15'000 con la vendita di attrezzi per l'allenamento. Per il limite contano solo i CHF 15'000. Resta quindi esentata.

Quando inizia l'assoggettamento?

Per le imprese esistenti l'esenzione termina alla fine dell'esercizio in cui è stato raggiunto il limite della cifra d'affari. Se l'attività non è stata esercitata per un anno intero, la cifra d'affari va riportata su un anno pieno.

In caso di avvio di una nuova attività o di ampliamento di quella esistente vale quanto segue: se in base alle circostanze si presume che il limite venga raggiunto nei dodici mesi successivi, l'assoggettamento inizia subito. Se all'avvio non è ancora possibile valutarlo, occorre una nuova valutazione al più tardi dopo tre mesi. Se risulta allora che il limite verrà raggiunto, l'assoggettamento inizia, a scelta, retroattivamente dall'avvio dell'attività oppure dal momento della nuova valutazione, al più tardi con l'inizio del quarto mese.

Tre esempi

Esempio 1: avvio chiaro. Un elettricista rileva il 1° marzo 2026 un'azienda con una cifra d'affari annua di circa CHF 400'000. È assoggettato dal 1° marzo.

Esempio 2: avvio incerto. Una fotografa avvia l'attività il 1° febbraio 2026 senza una clientela. Dopo tre mesi risulta che, a parità di commesse, arriverà a circa CHF 120'000 all'anno. Il suo assoggettamento inizia, a sua scelta, il 1° febbraio o al più tardi il 1° maggio 2026.

Esempio 3: crescita lenta. Un falegname avvia l'attività il 1° aprile 2025 e realizza CHF 80'000 entro fine anno. Riportati su un anno pieno sono circa CHF 106'667. Il limite è quindi raggiunto e l'esenzione termina alla fine dell'esercizio 2025. È assoggettato dal 1° gennaio 2026.

Annuncio: 30 giorni

Chi diventa contribuente deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. L'AFC attribuisce un numero IVA basato sul numero d'identificazione delle imprese (IDI). L'annuncio avviene per via elettronica, per esempio tramite il portale dell'AFC o EasyGov, lo sportello online della Confederazione per le imprese.

Al momento dell'annuncio conviene decidere subito due aspetti:

  • Metodo di rendiconto: chi vuole applicare il metodo delle aliquote saldo deve comunicarlo entro 60 giorni dalla notifica del numero IVA. Altrimenti si applica il metodo effettivo per almeno tre periodi fiscali.
  • Periodo di rendiconto: trimestrale, semestrale con l'aliquota saldo oppure, su richiesta, annuale con una cifra d'affari fino a CHF 5'005'000.

Assoggettamento volontario: la rinuncia all'esenzione

Chi resta sotto il limite può comunque assoggettarsi volontariamente. La legge parla di rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento (art. 11 LIVA). La rinuncia deve valere per almeno un periodo fiscale e può essere dichiarata al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso.

Quando può convenire:

  • I suoi clienti sono per lo più imprese assoggettate all'IVA. Per loro l'IVA sulla sua fattura è una voce di transito che recuperano come imposta precedente.
  • All'inizio investe molto, per esempio in macchinari, veicoli o arredamento. Come impresa assoggettata può dedurre l'imposta precedente su questi acquisti.
  • Prevede di raggiungere comunque presto il limite e vuole impostare fin dall'inizio prezzi e processi tenendo conto dell'IVA.

Quando piuttosto no:

  • I suoi clienti sono privati. Dovrebbe aumentare i prezzi dell'8,1% oppure pagare l'imposta di tasca propria, a scapito del margine.
  • Ha poca imposta precedente e vuole contenere l'onere amministrativo.

Esempio di calcolo: una start-up attiva nel B2B investe nel primo anno CHF 60'000 netti in attrezzature e realizza CHF 50'000 di cifra d'affari. Con l'assoggettamento volontario deve CHF 4'050 di IVA sulla cifra d'affari, ma può dedurre CHF 4'860 di imposta precedente sugli investimenti. Riceve quindi dall'AFC un rimborso di CHF 810. I clienti, dal canto loro, deducono l'IVA come imposta precedente e non ne sono gravati.

Cancellazione quando la cifra d'affari diminuisce

Se un'impresa assoggettata scende sotto il limite e si prevede che non lo raggiungerà nemmeno nel periodo fiscale successivo, deve annunciare la cancellazione. Chi non lo fa è considerato assoggettato volontariamente, a partire dall'inizio del periodo fiscale successivo.

Malintesi frequenti

  • «Il limite vale per anno civile a partire dalla fondazione.» Non proprio. All'avvio dell'attività conta la previsione per i primi dodici mesi. Chi prevedibilmente supererà il limite è assoggettato subito.
  • «Le esportazioni non contano.» Invece sì. Il limite si riferisce alla cifra d'affari realizzata in Svizzera e all'estero.
  • «Senza numero IVA non devo conteggiare nulla.» Chi non si annuncia deve comunque l'imposta dall'inizio dell'assoggettamento. Poiché in quel caso i prezzi sono stati di solito convenuti senza IVA, l'imposta va scorporata dalla controprestazione già incassata.
  • «Assoggettato volontariamente significa poter uscire in qualsiasi momento.» La rinuncia all'esenzione vale per almeno un intero periodo fiscale.

Lista di controllo per chi avvia un'attività

  1. Stimare in modo realistico la cifra d'affari prevista per i primi dodici mesi.
  2. Escludere le prestazioni escluse dall'imposta.
  3. In caso di incertezza, rivalutare al più tardi dopo tre mesi e documentare la valutazione.
  4. Per le imprese esistenti, verificare la cifra d'affari a fine anno e, per gli anni parziali, riportarla su un anno pieno.
  5. Annunciarsi entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento.
  6. Scegliere con cognizione di causa il metodo e il periodo di rendiconto.
  7. Valutare l'assoggettamento volontario in caso di clienti B2B e investimenti importanti.
  8. Controllare la propria iscrizione nel registro IDI, dove è visibile anche lo stato nel registro IVA.

Una contabilità aggiornata costantemente mostra per tempo quando il limite si avvicina. In Buchsnap la cifra d'affari cumulata dell'anno in corso è sempre visibile, così la questione dell'assoggettamento all'IVA non si pone soltanto al momento della chiusura annuale.

Aggiornato a: ottobre 2026. Questo articolo non sostituisce una consulenza individuale.

Domande frequenti

Da quale cifra d'affari sono assoggettato all'IVA in Svizzera?

Da CHF 100'000 di cifra d'affari da prestazioni imponibili in Svizzera e all'estero nell'arco di un anno, calcolata senza IVA. Per le società sportive e culturali senza scopo lucrativo gestite a titolo onorifico e per le istituzioni di utilità pubblica il limite è di CHF 250'000.

Le esportazioni contano per il limite della cifra d'affari?

Sì. Fa stato la cifra d'affari realizzata in Svizzera e all'estero. Non si contano solo le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'art. 21 LIVA.

Entro quando devo annunciarmi all'AFC?

Entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento, spontaneamente. L'annuncio si può fare per via elettronica, per esempio tramite il portale dell'AFC o EasyGov.

Cosa vale per una nuova impresa?

Se si presume che il limite venga raggiunto nei primi dodici mesi, l'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività. Se non è ancora chiaro, la situazione va rivalutata al più tardi dopo tre mesi.

Posso assoggettarmi volontariamente all'IVA?

Sì, rinunciando all'esenzione secondo l'art. 11 LIVA. La rinuncia vale per almeno un periodo fiscale e conviene soprattutto con clienti aziendali e investimenti importanti, perché le permette di dedurre l'imposta precedente.

Cosa succede se la mia cifra d'affari scende sotto CHF 100'000?

Se si prevede che il limite non sarà raggiunto nemmeno nel periodo fiscale successivo, deve annunciare la cancellazione. Senza cancellazione, dal periodo fiscale successivo è considerato assoggettato volontariamente.

Fonti

  • #Assoggettamento IVA
  • #Limite della cifra d'affari
  • #Assoggettamento volontario
  • #AFC
  • #Avvio dell'attività